1939 Dicembre |
Regolamento per il suono delle campane di Monte |
Stando fermo quello che è stato già disposto, si richiamano e si completano le disposizioni già emanate in proposito nel Bollettino del Dicembre 1939. Chi ha versato L. 100 ha diritto al suono di tutte tre le Campane per tre volte per la durata di 10 minuti per tutti, i membri della famiglia. Quando verrà à morire il Capofamiglia, questo diritto durerà finché la famiglia resterà unita; in caso di divisione della famiglia questo diritto passerà in eredità al figlio primogenito oppure in favore di erede testamentario. - Ogni qualvolta si farà uso di questo diritto si dovrà versare la tassa di L. 15 come competenza al sagrestano e alla Chiesa per logorio di corde. Chi ha versato L. 50 avrà gli stessi diritti di cui sopra ma limitati ai membri della famiglia attualmente presènti, restando sempre fissata la tassa di L. 15 per i motivi di cui sopra. Chi invece ha versato una somma inferiore a L. 50 e non inferiore a L. 20 avrà gli stessi diritti ma riservati esclusivamente alla persona offerente restando fissa la, tassa di cui sopra. Per tutti gli altri compresi gli offerenti inferiori a L. 20 che volessero usufruire del suono delle Campane viene fissata rispettivamente la tassa di L; 25 e 35 per il suono di due o tre campane ; questa somma servirà in parte come competenza al sagrestano e nel resto per saldare il restante del debito. Per gli oblatori di somme inferiori a L. 20 si terrà conto entro i limiti del possibile dell'offerta fatta. Resteranno invariati i diritti dei confratelli e delle consorelle della Confraternita del SS. Sacramento. |