CAPITOLO II - Il Conclave

Sede vacante.

 Il periodo che intercorre tra la morte del pontefice e l’elezione del successore comporta, in termini di gestione degli affari amministrativi della Santa Sede e a riguardo della giurisdizione spirituale della Chiesa cattolica, una situazione di eccezionalità che nei secoli è stata definita in maniera rigorosa.

La legislazione in regime di sede vacante va a stabilire i criteri di autonomia del Sacro Collegio , delle S. Congregazioni, dei Tribunali e degli Uffici, nello svolgimento delle funzioni ordinarie [1].

·       Le Congregazioni romane perdono, durante la sedisvacanza, qualsiasi potestà delegata direttamente dal Sommo Pontefice, non possono emanare né istruzioni propriamente dette, che abbiano cioè carattere obbligatorio, né decreti di carattere generale, né provvedimenti di ordine legislativo.

·       I Tribunali – la Sacra Romana Rota ed il Supremo Tribunale della Segnatura apostolica - mantengono intatta la giurisdizione ordinaria, ma per quanto riguarda le sentenze da sottoporre alla previa approvazione del papa, il cardinale prefetto deve sospendere le sue decisioni durante la vacanza della Santa Sede. Il tribunale che conserva pienamente le sue funzioni è la Sacra Penitenzieria apostolica.

·       Gli Uffici, in quanto investiti di funzioni prettamente esecutive, decadono completamente, tranne che per le cariche di cancellierato e camerlengo, a quest’ultimo durante la sede vacante vengono attribuiti maggiori poteri, in quanto nelle sue mani si accentra il governo provvisorio della Chiesa dal punto di vista amministrativo.

Il cardinale camerlengo assume la rappresentanza interinale del Pontefice, assistito dai tra Cardinali Capi d’ordine; a lui spetta la cura e l’amministrazione dei beni e dei diritti temporali della Santa Sede, il suo operato è sottoposto all’approvazione del Sacro Collegio negli affari più importanti.

 

[1] Ibidem,  pp. 476-478.