CAPITOLO II - Il Conclave

Sistema elettorale.

Lo scisma d’occidente rese evidente il pericolo di intromissioni dell’assemblea episcopale e dei concili nell’elezione del pontefice.

Tutta la legislazione moderna a riguardo sottolinea che i cardinali elettori prima e durante il conclave devono adeguarsi alla volontà del pontefice, il quale può anche consegnare loro poteri amplissimi, ma non la libertà di disporre del sistema.

Il 9 ottobre 1562, la Bolla In eligendis di Pio IV fissa in maniera definitiva le regole e la procedura del cerimoniale da seguire durante e dopo l’elezione [1].

Stabilisce inoltre:

·       un’attesa di dieci giorni dalla morte del pontefice prima dell’ingresso in conclave (novendiali), per dar modo ai cardinali di parteciparvi in maggior numero;

·       i termini della clausura da tenersi durante il conclave;

·       la perdita del diritto di voto per coloro che si rifiutassero di entrare in conclave o che ne uscissero;

·       i poteri in ambito politico-amministrativo e giurisdizionale dei cardinali.

Ribadisce la limitazione dei sistemi elettorali a quattro: l’ispirazione, il compromesso, lo scrutinio e l’accesso.

·       L’ispirazione, atto d’acclamazione straordinario, si ha quando i cardinali unanimemente e ad alta voce proclamano il nome dell’eletto, liberamente e spontaneamente. Può avvenire esclusivamente in conclave e a porte chiuse, alla presenza i tutti i cardinali senza eccezioni, senza nessuna intesa precedente su una persona.

·       Il compromesso delega la scelta ad un numero ristretto di cardinali “grandi elettori”, affinché questi eleggano a nome di tutti il Pontefice.

·       Lo scrutinio prevede la votazione fino al raggiungimento della maggioranza canonica, di due terzi dei voti.

·       Qualora non avvenga l’elezione col consenso dei due terzi, l’accesso permette ad ogni cardinale, dopo la pubblicazione dello scrutinio, di rivoltare, e cioè “accedere” ad uno dei candidati che abbiano ricevuto almeno un voto valido nell’ambito dello scrutinio, purché non sia quello eletto dallo stesso cardinale nell’ambito dello scrutinio. Un candidato risulta essere eletto se raggiunge il quorum prescritto contando anche questi nuovi voti.

Gregorio XV, con le costituzioni Aeterni Patris del 15 novembre 1621 e la Decet Romanum Pontificem del 12 marzo, interviene nuovamente sulle modalità di voto, rispondendo alle esigenze di celerità e regolarità dell’elezione [2].

·       Stabilisce che il compromesso possa essere praticato solo dopo la fine di un voto per iscritto, per impedire a chi avesse manovrato in precedenza di entrare in un conclave già di fatto concluso.

·       Proibisce ai cardinali di dare il voto a se stessi, stabilendo che tale evenienza renderebbe nulla l’elezione, inoltre vieta l’espressione di due voti sulla stessa scheda, come in una sorta di acceso preventivo, e impedisce il voto a chi non avesse adempiuto all’obbligo di emettere il giuramento.

·       Dispone che l’adozione di una modalità di elezione diversa dallo scrutinio posa avvenire solo col consenso unanime degli elettori. Gli scrutini devono essere due al giorno e ad essi non possono essere ammessi i cardinali che fossero rimasti fuori alla chiusura del conclave, salvo casi eccezionali.

Prescrive ai cardinali di astenersi da qualsiasi patto, accordo o promessa con cui possano essere costretti al voto per una determinata persona, non intende tuttavia impedire che ci possano essere delle intese a riguardo dell’elezione.

 

[1] DEL RE, La curia Romana,  pp. 477-481; VISCEGLIA M.A., Cerimoniali romani: il ritorno e la trasfigurazione dei trionfi antichi, in Storia d’Italia. Annali vol.16: Roma, città del papa, Torino, Einaudi, 2000, pp. 115-155; MELLONI A., Il conclave, storia di una istituzione, Bologna, Il Mulino, 2001,  pp. 59-63.

[2] DEL RE, La curia Romana,  pp. 479-481; MELLONI, Il conclave,  pp. 59-63.