CAPITOLO II - Il Conclave
L’esclusiva.
Lo jus exclusivae derivava da un antico diritto esercitato dagli imperatori bizantini a partire da Costantino, che consisteva nel confermare l’elezione papale, ed è stato prerogativa degli imperatori germanici a partire da Carlo V, che si proclamò custode e difensore della cristianità. Il ricorso a questa pratica anche da parte dei re cattolici di Francia e Spagna lo trasformarono in una sorta di diritto di veto all’elezione papale. L’opportunità di richiedere l’intervento dell’autorità imperiale per convalidare l’elezione del pontefice nacque poiché le elezioni si svolgevano in modo non sempre pacifico, causando frequenti tumulti e dissensi tra gli elettori, e portando talvolta all’elezione di più pontefici contemporaneamente [1]. Gregorio XV non aveva previsto l’esigenza di regolare l’azione delle corti cattoliche che per ragioni di politica internazionale ed ecclesiastica agiscono nel conclave con la interposizione di veti a danno dell’uno o dell’altro candidato. Mentre l’azione a favore di un candidato era un privilegio esclusivo del popolo, proveniente dall’origine liturgica della procedura, l’opposizione di un veto contro un candidato era atto giudicato legittimo e noto all’interno del conclave. L’esigenza di circoscrivere la possibilità dell’esclusiva sarà espressa nell’Apostolatus officium di Clemente XII solo nel 1732. In ogni caso il formarsi di maggioranze era sovente preceduto dalla caduta di proposte forti sulle quali si concentravano obiezioni insormontabili dei sovrani cattolici, che non potevano essere ignorati senza esporre l’eletto al disdoro o alla marginalità politica. Dalla fine del Cinquecento è innanzitutto la corona di Spagna, accanto ai grandi privilegi riconosciuti ai cristianissimi sovrani nella nomina dei vescovi nel nuovo mondo, a ottenere risultati soddisfacenti anche nell’elezione papale grazie all’esercizio del diritto di esclusiva. Il cardinale incaricato, ambasciatore o ministro di una delle tre corone, può emettere l’esclusiva nei riguardi di un determinato soggetto durante il conclave ponendosi sulla soglia della porta della Cappella dello scrutinio, e raccomandando ad ogni cardinale che entra di prendere in considerazione che il cardinale N. non sarebbe gradito al suo sovrano. Egli può inoltre recarsi nelle celle dei colleghi e avvisarli dell’esclusiva, purché queste manifestazioni vengano fatte prima che si cominci l’atto dello scrutinio [2]. [1] DEL RE, La curia Romana, pp. 481-494; VISCEGLIA, Fazioni e lotta politica nel Sacro Collegio, pp. 56-60; LUTZ, Urbano VIII, pp. 315-318. [2] MORONI G., Dizionario di erudizione storico-ecclesiatica da S.Pietro fino ai nostri giorni, vol. XXII, Venezia, Tip. Emiliana, 1840 – 1861, sub voce conclave. |