INDIETRO

State ascoltando - Brano 14

Statuto 

del Gruppo Corale 

«Buie» - Buia 

(Udine)

 

Raccolta fotografica e Vocale

 

 

Costituzione e denominazione

Art. 1° Si è costituito in Buia il GRUPPO CORALE «BUIE» in ente autonomo.

Art. 2° L'istituzione è assolutamente apolitica: gli scopi principali che si prefigge sono:

a)   riunire attorno a sé tutti gli appassionati del bel canto e del folclore friulano a scopo ricreativo e culturale;

b)   promuovere l'esercizio dell'arte musicale a maggior decoro del­
le manifestazioni folcloristiche, civili e religiose, in paese e ovunque
se ne presentasse l'occasione.

Soci

Art. 3° Sono soci i componenti del Coro. Tutte quelle persone o enti che in qualsiasi modo contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali, sono considerati benemeriti e possono intervenire alle assemblee, senza diritto di voto.

Art. 4° I soci avranno diritto:

a)   a partecipare alle assemblee con diritto di discussione e di voto;

b)   a eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, e ad esse­
re eleggibili purché abbiano compiuto i 18 anni.

Art. 5° La qualità di socio si perde:

a)    per dimissioni o rinuncia che dovranno essere comunicate per
iscritto al Consiglio d'Amministrazione

b)    per morosità;

e) per indegnità che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nonostante presunte o riconosciute qualità canore.

 

Organi

Art. 6° II Gruppo Corale «Buie» è costituito:

a)    Assemblea dei Soci;

b)    II Consiglio di Amministrazione;
e) II Presidente;

d) I revisori dei conti.

Art. 7° La nomina delle cariche sociali di cui all'art. precedente è fatta a schede segrete a maggioranza relativa. In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità.

 

Consiglio di Amministrazione

Art. 8° II Gruppo Corale è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da 7 membri, nel quale numero è compreso anche il Direttore del Coro che fa parte di diritto del Consiglio stesso, se residente a Buia; qualora non avesse la residenza in loco per far parte di detto Consiglio dovrà essere eletto come tutti gli altri consiglieri.

Art. 9° I membri del Consiglio Direttivo saranno eletti dall'Assemblea col sistema maggioritario.

Art. 10° I revisori dei conti risulteranno eletti coloro che nelle votazioni dell'Assemblea per il Consiglio d'Amministrazione occuperanno l'ottavo ed il nono posto. Essi hanno il controllo di tutti gli atti contabili della gestione dell'Associazione.

Art. 11 ° II Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei conti dureranno in carica un anno e possono essere rieletti.

Art. 12° II Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno: II Presidente, il Vice Presidente, il segretario.

Art. 13° II Consiglio di Amministrazione compila un regolamento per il funzionamento del Coro, presenta all'Assemblea le proposte che ritiene utili, pubblica la relazione sull'andamento dell'Associazione.

Art. 14° Esso ordina pure le spese necessarie nei limiti delle disponibilità, prende in urgenza tutte le misure che impongono una rapida decisione.

Art. 15° II presidente rappresenta legalmente il Gruppo Corale, è autorizzato alla firma ed agli incassi. Cura il buon funzionamento, convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno, presiede alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione che si riunirà ogni qualvolta ci saranno decisioni di carattere ordinario da prendere.

Art. 16° In caso di impedimento le funzioni del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente e, mancando questo, del consigliere più anziano.

 

Assemblea dei soci

Art. 17° L'Assemblea dei soci è convocata dalla Presidenza almeno una volta all'anno o quando la necessità lo richieda. L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea dei soci è sovrana.

Art. 18° Perché l'assemblea sia valida in prima convocazione, occorre sia presente almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa mezz'ora l'assemblea si riunisce in seconda convocazione e delibera qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 19° L'Assemblea delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sulla relazione dei lavori eseguiti, sulla relazione morale, su eventuali proposte del Consiglio.

Art. 20° Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre la maggioranza dei voti. Eventuali assenti alle assemblee potranno farsi rappresentare con delega scritta.

Art. 21 ° Nessun compenso spetta ai componenti del coro, che non sia collettivo o, per particolari casi od esigenze, autorizzato dall'Assemblea.

Art. 22° L'Assemblea di soci può portare modifiche al presente statuto. Perché la modifica venga approvata è necessaria almeno la presenza di due terzi del coro, e la maggioranza dei presenti nella votazione deve essere assoluta.

Art. 23° In caso di scioglimento dell'Istituzione il patrimonio viene depositato presso il coro della Parrocchia che ha il maggior numero di soci, con l'impegno di conservarlo per una eventuale ricostruzione del coro stesso.

Art. 24 Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le leggi civili in materia.

F/to Don Luigino D'Agostini

F/to Adolfo Baldassi

F/to Monasso Mario

F/to Aita Mattia Romano

F/to Gianni Cappelletti

F/to Guerra Mario

F/to Fabbro Giacinto

F/to Damaso Cragnolini

F/to Cragnolini Edgardo

F/to Cragnolini Redi

F/to Tessaro Elio

F/to Gallina Valerio

F/to Gallina Vanio

F/to Baracchini Arduino

F/to Cattarino Mario

F/to Zampa Beppino

F/to Tonello Gino

F/to Gallina Arduino

F/to Ursella Adriano

F/to Baldassi Oreste

F/to Eustacchio Federico

F.to Polizzi Dottor Salvatore Notaio