STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 14 |
XIV Dell’elezione dei Signori Giudici.
Stabiliamo e decretiamo che i Signori Giudici di Buja, nel rispetto delle antiche consuetudini, vengano eletti dal Nobile Signor Capitano, facente le veci dell’Illustrissimo Signor Patriarca di Aquileia, nella seconda domenica del mese di Maggio; i nominativi, secondo l’usanza, dovranno essere scelti tra i Vicini e gli abitanti di Buja e non dalle Ville soggette alla Gastaldia; i Signori Giudici dovranno amministrare la giustizia assistiti dal Nobile Signor Capitano, facente le veci dell’Illustrissimo e Reverendissimo Signor Patriarca, nelle udienze intentate per le cause civili e penali riguardanti i Vicini di Buja e gli abitanti delle Ville soggette alla Gastaldia. Detti Giudici dovranno prima prestare giuramento - ricevuta l’investitura dal Nobile Signor Capitano - davanti al Santo Vangelo di Dio e con le mani poste sulle Scritture, di esercitare il loro ufficio con fedeltà e di preservare le antiche consuetudini e gli Statuti della stessa Comunità e della Gastaldia davanti al tribunale della loro coscienza, allontanato ogni privato interesse e ogni personale rancore. I Giudici, secondo le antiche consuetudini, dovranno essere presentati al Consiglio, che avrà la facoltà di confermarli in carica o di farli allontanare.
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