STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 35 |
XXXV Di coloro che vendono al minuto.
Stabiliamo e decretiamo che chiunque venda vino alla spina, carni al macello e olio al minuto sarà tenuto per prima cosa a rispettare le misure imposte dalla Comunità di Buja o a sottoporre le sue alla verifica dei Giurati di Buja incaricati dal Magnifico Consiglio; coloro che - contrariamente a quanto disposto - venderanno il vino in bozza o l’olio in vaso o venderanno le carni avvalendosi di una bilancia non sottoposta a verifica o le biade e il vino in pesinali o in mezzine o in conzi non sottoposti a verifica dai Signori Giurati, cadranno per ogni infrazione nella pena di un’ammenda di I Marca da devolvere per una metà ai Signori Giurati e per l’altra metà ai Consiglieri. |