STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 49 |
XLIX Del divieto per i Macellai di vendere nel Macello carni di animali abbattuti altrove.
Stabiliamo e decretiamo che nessuno Becjar abbia l’ardire o la presunzione di vendere nel Macello carni di animali uccisi o decoriati in altro luogo, né tantomeno carni di animali sbranati dai lupi o morti e ammorbati per qualunque altra cagione, sotto la pena di un’ammenda di una Marca Aquileiese da devolvere, ad ogni infrazione, per la metà ai Signori Impositori e per l’altra alla Comunità. |