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COME SARA' LA LEGGE PER LA RICOSTRUZIONE

 

In questi giorni/ su proposta dei parlamentari friulani il Governo ha presentato al Parlamento una prima bozza di quella che dovrà diventare la Legge per la ricostruzione.

Ora bisognerà che i deputati e i senatori ne discutano e la approvino al più presto - migliorandola il più possibile - in modo che entro l'estate i friulani possano incominciare a disporre di quei finanziamenti necessari alla ripresa di tutte le attività di ricostruzione.

 

La proposta di legge è fatta in questo modo:

 

Art. 1

Si stanziano 2500 miliardi fino al 1981 ed ulteriori 300 miliardi fino al 1997, con i quali la Regione deve provvedere "alla ricostruzione, con finalità di sviluppo economico e sociale...".

Si stabilisce che la Regione dovrà spendere tali soldi d'accordo con le Comunità Montane o Collinari e con i Comuni e che a loro volta dovranno fare tutti i piani regolatori e finanziari per l'impiego

di tali somme.

 

Art. 2 - Industria, Commercio, Artigianato e Turismo

 

Queste attività potranno avere contributi - in conto interessi o in conto capitale - in rapporto al costo attuale per la ricostruzione o riattivazione degli impianti danneggiati compresi gli ampliamenti eventualmente necessari (fino al 50%). Si prevedono incentivi al sorgere di forme associative fra imprenditori (commercianti).

 

Agricoltura

Si prevedono azioni promozionali per il miglioramento e il completamento dell'azione per la ricostruzione delle scorte e del patrimonio zootecnico. Adeguamento delle strutture aziendali e realizzazione di reti irrigue ecc..

Promozione dell'associazionismo e della cooperazione Riordini fondiari.

 

Abitazioni ed opere pubbliche

Quelli che alla data del 6 Maggio 1976 erano proprietari di unità immobiliari potranno avvalersi di contributi - in conto capitale o in conto interessi - per la riparazione o la ricostruzione.

 

LIMITATAMENTE AD UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE DESTINAIA AD USO DI ABITAZIONE, IL CONTRIBUTO POTRÀ' ESSERE DI IMPORTO PARI ALLA SPESA OCCORRENTE PER LE OPERE NECESSARIE, SECONDO LE NORME DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

 

Sono previsti anche stanziamenti per la ricostruzione di edifici pubblici e per la costruzione di case popolari.

 

Art. 3

Entro sei mesi si dovrà fare l'elenco di tutti coloro che avranno diritto alla ricostruzione in rapporto alla composizione dei nuclei famigliari.

Quelli che si ricostruiranno la casa con il contributo dello Stato dovranno restituire le chiavi dell'alloggio provvisorio prima del collaudo del nuovo edificio.

 

Art. 4

Le licenze edilizie concesse prima del 6 Maggio 76 potranno essere rinnovate.

 

Art. 5

35 miliardi per la strada statale pontebbana e per quella della Valcellina.

190 miliardi per l'Autostrada fino a Coccau, e per il traforo di Monte Croce Carnico.

 

Art. 6

13 miliardi per opere di edilizia demaniale.

 

Art. 7

150 miliardi per il raddoppio della ferrovia da Tarcento al confine.

 

Art. 8

29 miliardi per la ricostruzione di immobili e impianti militari.

 

Art. 9 10-11-12

100 miliardi per il ripristino del patrimonio monumentale, archeologico? storico, librario e archivistico.

 

Art. 13-14

Disposizioni per il trasferimento di personale dipendente dallo stato.

 

Art. 15

L'amministrazione del "periodo Zamberletti" potrà essere chiusa entro il 31 Dicembre 1977 da parte del Prefetto di Udine.

 

Art. 16 -17

I cittadini delle Provincie di Udine e Pordenone soggetti ad obblighi di leva nel periodo 1978/1981 possono arruolarsi ne corpo dei Vigili del Fuoco prestando servizio nei rispettivi capoluoghi di provincia per essere impiegati nei servizi di soccorso ed assistenza alle popolazioni terremotate.

 

Art. 18

Università statale degli studi di Udine

comprendente le seguenti facoltà:

- Lingue e letterature straniere comprese quelle dell'Europa Orientale;

- Ingegneria civile, ingegneria per la difesa del suolo, pianificazione territoriale, ingegneria per la programmazione industriale e la gestione delle aziende;

- Scienze agrarie e scienze delle preparazioni alimentari.

Per questo articolo sono stanziati 1500 milioni.

 

Art. 19

Proroga riduzione tariffe ENEL fino al 31 Dicembre 1977, e dopo si vedrà.

 

Art. 20

1703 milioni per gli Ospedali:

 

Art. 21

Proroga per un anno delle agevolazioni sui contributi INPS.

 

Art. 22

Le tasse 'IRPEF' del 1975,1976,1977 saranno riscosse a partire dalla rata Febbraio 1978.

 

Art. 24

L'agevolazione dell'IVA viene prorogata fino al 30 Giugno 1978.

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Questa è soltanto una descrizione acritica dei vari articoli

della legge sulla ricostruzione presentata da Andreotti.

Ci riserviamo nei prossimi numeri di InformARCI di sviluppare

il dibattito sui contenuti di questa Legge esprimendo il nostro punto di vista ed aperti al contributo di tutti coloro che vorranno intervenire.

Stesso discorso lo facciamo per quanto riguarda la Legge 308

descritta a pag. 4.