STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 12 

 

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XII

Delle pene spettanti coloro che hanno spinto il Massaro a surgere cum officio.

 

Stabiliamo e decretiamo che se un  Vicino  residente nella Comunità e nelle Ville ad essa soggette sia stato condannato per qualche motivo al cospetto del Massaro et officium spectante ad una certa pena o al pagamento di qualche ammenda e, sottoposto a pignoramento tramite l’Ufficiale del Comune, si sia rifiutato di consegnare il pegno a detto Ufficiale, dovrà pagare, per ogni infrazione alla norma, XLVIII Danari Aquileiesi da devolvere al Massaro. Dopo tre ingiunzioni il Massaro, assieme ai suoi colleghi, potrà passare alle vie di fatto sottoponendo a pignoramento il contrafattore in questione; il Massaro potrà ordinare che venga aperta la porta di casa - forzandola se necessario - per impossessarsi del pegno anche contro la volontà del reo il quale, essendo stato causa di tale azione giudiziaria, dovrà essere punito con la pena di un’ammenda di XXIV Soldi da devolvere al Massaro e a ciascuno dei suoi colleghi.