|    STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA  |  
|    Capitolo 17  |  
|  		 XVII Dell’occupazione dei beni 
 Stabiliamo e decretiamo che se qualche creditore pretenderà di occupare o sequestrare, ovvero spangà <sequestrare giudizialmente> e incrosà <> beni immobili al fine di riscuotere gli affitti oppure i livelli sui campi, dovrà comparire in Giudizio e fare istanza affinché i Signori Giudici diano mandato al Messo acciocché operi il sequetro; soltanto allora detto creditore dovrà nuovamente comparire in Giudizio a tempo debito per richiedere il mandato di ottenere dal Messo le rendite ricavate; il Messo, ricevuto il compenso, sarà obbligato a depositare le rendite presso il Camerario o a denunciare coloro che si opporranno all’occupazione da lui stesso eseguita. 
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