STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 18

 

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XVIII

Del divieto per gli avvocati foresti di esercitare nel nostro Foro.

 

Stabiliamo e decretiamo che gli avvocati foresti non possono esercitare nel nostro Foro a meno che non abbiano conseguito la laurea presso la città di Padova e questo sotto pena di un’ammenda di II Marche di Danari Aquileiesi da devolvere al Castello dell’Illustrissimo Signor Patriarca.