STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 19 |
XIX Del divieto di estradare i Vicini di questa Comunità e delle Ville ad essa soggette dal loro Foro naturale.
Stabiliamo e decretiamo che per nessun motivo o pretesto qualsivoglia Vicino di questa Comunità e delle Ville soggette alla Gastaldia possa essere estradato dal suo Foro naturale; nessuno inoltre potrà occupare o sequestrare beni appartenenti a detti Vicini e alle persone di questa Gastaldia se prima non saranno stati giudicati e condannati dai Signori Giudici di Buia alla presenza del Nobile Signor Capitano e questo pena l’annullamento di ogni istanza mossa dalla parte avversa. |