STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 37 

 

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XXXVII

Del dovere da parte degli osti di sottoporre il vino ai  Signori Impositori.

 

Stabiliamo e decretiamo che ogni oste, ovvero chiunque venda vino alla spina a Buja e nelle Ville ad essa soggette, sarà tenuto all’obbligo di sottoporre per prima cosa le botti contenenti il vino ai Signori Impositori; costoro dovranno indicare all’oste il prezzo del vino in base alla qualità e alla bontà dello stesso; chiunque opererà delle contraffazioni e verrà sorpreso nell’atto di vendere il vino prima di averlo sottoposto al dovuto controllo, cadrà nella pena di un’ammenda di due Marche da devolvere ai Signori Impositori e al Consiglio; se l’oste si rifiuterà di venedere il vino al prezzo stimato dai Signori Impositori cadrà nella pena di un’ammenda di due Marche di Danari e la sua Taverna sarà bandita per il periodo di tempo di un anno.