STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 38

 

INDICE PRECEDENTE TESTO LATINO SUCCESSIVO

 

XXXVIII

Dell’obbligo per l’oste di vendere vino a chiunque lo richieda.

 

Stabiliamo e decretiamo che ogni oste, ovvero chiunque venda il vino alla spina a Buja e nelle Ville ad essa soggette, sarà tenuto a venderlo a chi lo richieda al prezzo stabilito dai Signori Impositori; qualora si rifiutasse cadrebbe, per ogni infrazione, nella pena di un’ammenda di mezza Marca da devolvere alla Comunità.