STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 38 |
XXXVIII Dell’obbligo per l’oste di vendere vino a chiunque lo richieda.
Stabiliamo e decretiamo che ogni oste, ovvero chiunque venda il vino alla spina a Buja e nelle Ville ad essa soggette, sarà tenuto a venderlo a chi lo richieda al prezzo stabilito dai Signori Impositori; qualora si rifiutasse cadrebbe, per ogni infrazione, nella pena di un’ammenda di mezza Marca da devolvere alla Comunità. |