STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 39 |
XXXIX Dell’obbligo per gli osti di comprare il vino che venderanno alla spina dagli abitanti e Vicini di Buja.
Stabiliamo e decretiamo che ogni Vicino e abitante di Buja e delle Ville ad essa soggette, intenzionato a vendere vino alla spina, avrà il potere e la facoltà di mettere sul mercato quello di sua proprietà, prodotto dall’uva coltivata e raccolta a Buja ed entro i confini della sua giurisdizione, purché il prezzo non ecceda i criteri fissati dagli Statuti; se un oste vorrà comprare del vino all’ingrosso per venderlo al minuto, sarà tenuto all’obbligo di comprare quel vino - purché sia di buona qualità e in sufficiente quantità - dagli abitanti e dai Vicini di Buja e delle Ville ad essa soggette ad un prezzo conveniente e non potrà acquistarlo altrove fino a quando, entro i confini della Comunità e delle Ville ad essa soggette, ve ne sarà in quantità sufficiente per essere immesso sul mercato, sotto la pena di un’ammenda di I Marca Aquileiese da devolvere alla Comunità per ogni Conzo comprato |