STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 40 |
XL Del compenso spettante ai Signori Giurati e ai Impositori del Vino e della Carne.
Stabiliamo e decretiamo che i macellai, ovvero i becjars, della Comunità di Buja saranno tenuti all’obbligo di pagare ai Signori Impositori XII soldi Aquileiesi per ogni bue da loro abbattuto nel macello, VIII soldi per ogni vitello e VI soldi per ogni pecora o castrato; allo stesso modo gli osti e coloro che vendono vino alla spina dovranno versare XVI soldi Aquileiesi per ogni botte di vino da loro venduta; oltre il corso del fiume Ledra l’importo sarà raddoppiato; nelle Ville soggette si verseranno XXIV soldi per ogni bue, XVI soldi per ogni vitello, XII soldi per ogni pecora o castrato e XLVIII soldi per ogni botte di vino; allo stesso modo XVI soldi per ogni botte sottoposta a misurazione ovvero sacomade; il versamento sarà doppio nelle Ville soggette. Per aver sottoposto a controllo le bilance, le bozze e i vasi di olio nonché i conzi, i pesinali, le mezzine e gli Schifs si devolveranno VIII soldi Aquileiesi per ciascuna misurazione; il versamento sarà doppio nelle Ville soggette alla Comunità; chiunque - avutane richiesta - si rifiuterà di pagare, verrà condannato a una multa pari alla metà del versamento dovuto da devolvere ai Signori Giurati e ai Impositori. |