STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 51 |
LI Del divieto di vendere i vitelli oltre i confini della Comunità e della Gastaldia di Buja.
Stabiliamo e decretiamo che nessun Vicino e abitante della Comunità e delle Ville ad essa soggette che abbia allevato dei vitelli avrà il potere o la facoltà di vendere tali animali oltre i confini della Comunità e della Gastaldia in nessun periodo dell’anno senza la licenza del Massaro e dei Consiglieri; sarà inoltre tenuto a vendere tale vitello ai Becjars della Comunità stessa ad un prezzo stabilito dagli Impositori pubblici, i quali dovranno preoccuparsi che l’animale venga abbattuto nel Macello; ogni contravventore cadrà nella pena di un’ammenda di mezza Marca per ogni infrazione da devolvere alla Venerabile Fabbrica di San Lorenzo. |