STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 52 

 

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LII

Degli osti che non vendono il vino utilizzando la giusta misura.

 

Stabiliamo e decretiamo che se un oste venderà del vino, dell’olio o altro e nel farlo non colmerà la misura piena di una bozza - come si conviene - cadrà per ogni infrazione nella pena di un’ammenda di una Marca da devolvere ai Signori Impositori e al Consiglio;  detti Impositori, assieme ai Giurati, saranno tenuti in ogni giorno festivo e nella giornata di sabato a verificare, con la bozza depositata in Comune, la quantità di vino messo in vendita dagli osti, sotto la pena di un’ammenda di XX Soldi che saranno devoluti, per ognuno dei succitati giorni, al Consiglio; qualora gli Impositori dovessero trovarsi fuori dai confini della Gastaldia o della Comunità nei giorni suddetti, l’ incombenza dovrà essere adempiuta dal Signor Massaro e dai Signori Consiglieri.