STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 53 

 

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LIII

Di coloro che danneggiano le pubbliche vie.

 

Stabiliamo e decretiamo che nessuno abbia l’ardire di danneggiare le pubbliche vie scavandovi gorcs ovvero fossati, o ancora asportando terra, mota o comunque arrecando in ogni altro modo danno alle strade pubbliche, sotto la pena di un’ammenda di una Marca di Danari Aquileiesi da devolvere per ogni infrazione ai Deputati alle Strade; nondimeno il contravventore, a discrezione dela Massaro e del Consiglio dei XXIV, sarà tenuto a riparare e riassestare le strade sotto la pena della suddetta ammenda.