STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 54 

 

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LIV

Di coloro che chiudono le porte della Città.

 

Stabiliamo e decretiamo che nessuno abbia l’ardire di chiudere le porte pubbliche della Città sotto la pena di un’ammenda di una Marca da devolvere ai Signori Deputati alle Strade; sotto la pena dell’ammenda predetta il contravventore dovrà anche riaprire immediatamente le porte.