STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 54 |
LIV Di coloro che chiudono le porte della Città.
Stabiliamo e decretiamo che nessuno abbia l’ardire di chiudere le porte pubbliche della Città sotto la pena di un’ammenda di una Marca da devolvere ai Signori Deputati alle Strade; sotto la pena dell’ammenda predetta il contravventore dovrà anche riaprire immediatamente le porte. |