STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 55 |
LV Di coloro che subiscono un danno per la negligenza dei vicini di casa nell’assicurare la protezione dei loro beni.
Stabiliamo e decretiamo che se qualcuno subirà o denuncerà un danno in un suo possedimento o bene a causa della negligenza del suo vicino di casa nell’assicurare la protezione della sua proprietà, codesto vicino di casa, per la negligenza del quale il danno è stato commesso, sarà tenuto all’obbligo di risarcire e porre riparo al danno stesso entro il termine di VIII giorni a decorrere dal momento in cui è stato denunciato, a meno che non sia in grado di consegnare alla Giustizia, entro il medesimo termine, il reo, la cui colpevolezza sia dimostrata da prove irrefutabili o dalla confessione del delitto. |