STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 58 |
LVIII Del divieto per chiunque - eccetto che per i Vicini - di vendere animali al dettaglio a Buja e nelle Ville ad essa soggette e di tenervi animali al pascolo.
Giustizia e consuetudine vogliono che i Vicini della Comunità di Buja, i quali adempiono all’obbligo delle corveé e pagano le tasse necessarie imposte dal Comune della nostra Terra, possano godere di quei privilegi che a stranieri e foresti sono negati: pertanto stabiliamo e decretiamo che nessun foresto, entro i confini della Comunità di Buja, abbia il potere o la facoltà di trafigà, ovvero gestire una locanda oppure una taverna, un macello o un emporio, ossia vendere olio, grassa, formaggio, pane, vino e tutto ciò che può essere venduto al minuto; non potrà inoltre tenere animali al pascolo senza la licenza del Massaro e del Consiglio dei XXIV, sotto la pena di un’ammenda di II Marche di danari Aquileiesi da devolvere alla Comunità ogni qual volta verrà colto in fallo nel commettere infrazione.
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