STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 57 |
LVII Dell’obbligo per i Vicini di pagare le tasse stabilite dal Consiglio.
Stabiliamo e decretiamo che se la Comunità di Buja ha dovuto imporre una tassa ai Vicini per la realizzazione di qualche opera, come spesso avviene e, secondo la consuetudine, tale tassa è stata assegnata ai fuochi, indipendentemente dal motivo per cui è stata decretata chiunque sarà tenuto a pagare la rata impostagli entro il termine prefissato e stabilito dal Consiglio, come decretato dai Consiglieri, sotto la pena di un’ammenda di una Marca Aquileiese da devolvere alla Comunità; chiunque si sia dimostrato negligente nel pagare, non appena si presenterà per compiere il proprio dovere dovrà inoltre accollarsi anche le spese sostenute dalla Comunità a causa della sua morosità, fatto salvo tuttavia un legittimo impedimento che verrà sottoposto al placito del Consiglio. |