STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 60 |
LX Del dovere per coloro che pescano con licenza di vendere il pesce ai Vicini.
Stabiliamo e decretiamo che i pescatori risiedenti in Buja e nelle Ville ad essa soggette, qualora siano provvisti di licenza rilasciata dal Massaro e dal Consiglio, saranno tenuti all’obbligo di vendere al prezzo consueto i pesci - a qualunque specie essi appartengano - e i gamberi pescati nelle acque comprese entro i confini della Gastaldia di Buja ai Vicini e agli abitanti della Gastaldia stessa che lo richiederanno, sotto la pena di un’ammenda di mezza Marca da devolvere alla Comunità per ogni infrazione. |