STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 61 |
LXI Dell’elezione dei Camerari della Chiesa.
Stabiliamo e decretiamo che ogni anno, nei giorni della Natività di Gesù Cristo Nostro Signore, dovranno essere eletti dal Consiglio e dal Camerario uscente il Camerario di San Lorenzo, Pieve di Buja, quelli delle Chiese Annesse nonché della Beata Maria del Molotolo; una volta che tali Camerari saranno stati eletti e i loro nomi resi noti, essi dovranno esercitare la carica evitando lentezze e cavillosità; il Camerario dovrà rendere conto al Consiglio secondo la consuetudine. I Camerari di tutte le altre chiese verranno eletti e confermati conformemente alle antiche usanze.
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