STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 62 |
LXII Del divieto per gli Apotecari di vendere merci non calmierate dai Signori Impositori e non sottoposte alla verifica del giusto peso del Comune.
Stabiliamo e decretiamo che nessun Apotecario abbia la facoltà o la presunzione di vendere al minuto nel suo emporio merci non calmierate o controllate dagli Impositori con la stadera del Comune, sotto la pena di un’ammenda di una Marca da devolvere al Consiglio per ogni infrazione.
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