STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 64 

 

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LXIV

Della falsa testimonianza dell’Ufficiale ovvero del Banditore.

 

Stabiliamo e decretiamo che se L’Ufficiale ovvero il Banditore si macchieranno di falsa testimonianza o verranno implicati in qualunque altro tipo di frode, cadranno nella pena di un’ammenda di II Marche da devolvere al Nobile Signor Capitano; saranno inoltre immediatamente destituiti dal loro incarico.