STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 64 |
LXIV Della falsa testimonianza dell’Ufficiale ovvero del Banditore.
Stabiliamo e decretiamo che se L’Ufficiale ovvero il Banditore si macchieranno di falsa testimonianza o verranno implicati in qualunque altro tipo di frode, cadranno nella pena di un’ammenda di II Marche da devolvere al Nobile Signor Capitano; saranno inoltre immediatamente destituiti dal loro incarico. |