|    STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA  |  
|    Capitolo 65  |  
|  		 LXV Del divieto di caccia per i contadini. 
 Stabiliamo e decretiamo che per nessun motivo o pretesto i contadini di codesta Comunità e delle Ville ad essa soggette abbiano la presunzione o l’ardire di cacciare nel territorio della Comunità stessa: le prede cacciate verranno requisite dai Signori Cittadini in base alle antiche consuetudini; i Contadini devono esclusivamente lavorare la terra, sotto la pena di un’ammenda di II Marche di Danari per ogni infrazione, da devolvere per metà alla Fabbrica della Chiesa di San Lorenzo e per metà all’accusatore. 
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