STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 66 |
LXVI Del Consiglio dei XXIV
Stabialiamo e decretiamo che, in base alle antiche costumanze, il Consiglio dei XXIV dovrà essere sempre composto da XII Nobili Cittadini - se ve ne saranno, altrimenti potranno essere sostituiti da Notai e Avvocati - e da XII uomini del Popolo; XII dovranno essere di vecchia nomina, XII di recente elezione; fra i predetti XII Nobili Cittadini verranno designati un Sindaco, un Cancelliere e un Contradicens, e così de singulis usque in infinitum. |