STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 67 

 

INDICE PRECEDENTE TESTO LATINO SUCCESSIVO

 

LXVII

Del divieto di lavorare e cjaregà nei giorni festivi.

 

Stabiliamo e decretiamo che nessun Vicino di codesta Comunità e delle Ville ad essa soggette abbia l’ardire o la presunzione di lavorare o cjaregà nei giorni festivi sotto la pena di un’ammenda di una Marca Aquileiese da devolvere, per ogni infrazione, alla Venerabile Fabbrica di San Lorenzo, Pieve di Buja e delle Chiese Annesse.