STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 67 |
LXVII Del divieto di lavorare e cjaregà nei giorni festivi.
Stabiliamo e decretiamo che nessun Vicino di codesta Comunità e delle Ville ad essa soggette abbia l’ardire o la presunzione di lavorare o cjaregà nei giorni festivi sotto la pena di un’ammenda di una Marca Aquileiese da devolvere, per ogni infrazione, alla Venerabile Fabbrica di San Lorenzo, Pieve di Buja e delle Chiese Annesse.
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