STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 1 |
I Dei Bestemmiatori
Affinché il nome di Dio Onnipotente e della sua Madre Gloriosa vengano venerati con il dovuto religioso rispetto stabiliamo e decretiamo che se qualche abitante di codesta Comunità di Buja e delle Ville ad essa soggette abbia bestemmiato il nome di Dio o della Gloriosa Vergine Maria o di qualunque altro Santo o Santa di Dio, incorra in una pena di quattro Marche di Denari Aquileiesi da devolversi alla Fabbrica della Venerabile Chiesa di San Lorenzo, Titolare di Buja; si potrà prestare fede, sotto giuramento, ai Messi di codesta Comunità; i beni di tale bestemmiatore dovranno essere sottoposti a pignoramento, il pegno verrà venduto e il ricavato verrà consegnato al Massaro della predetta Comunità che li devolverà alla Fabbrica della succitata Venerabile Chiesa.
|