STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 2 |
II Di coloro che vengono sorpresi a giocare dopo la squilla dell’Ave Maria
Stabiliamo e decretiamo che nessun abitante di Buja e delle Ville ad essa soggette abbia l’ardire o la presunzione, entro i confini di detta Comunità e delle Ville ad essa soggette, di giocare a dadi o a carte o a qualsivoglia altro genere di gioco d’azzardo dopo il suono della squilla dell’Ave Maria, né osi ospitare, accogliere o far accomodare in casa sua giocatori, oppure vendere loro candele o altri lumi, sotto pena dell’ammenda di due Marche di Denari da devolversi per metà alla Chiesa di San Lorenzo e per metà all’accusatore. |