STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 3 

 

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III

Dell’ annuale elezione del Massaro di codesta Comunità

 

 

Stabiliamo e decretiamo che ogni anno, nei giorni della Natività di Gesù Cristo Nostro Signore, si riunisca il Consiglio dei XXIV, come da consuetudine, con lo scopo di eleggere e incaricare il Massaro, scelto fra gli abitanti e i Vicini di codesta Comunità; il Massaro dovrà essere uomo di buona reputazione e onesta condizione, e verrà indicato dalla maggioranza degli elettori. Il nuovo Massaro eletto in tal modo, una volta incaricato, sarà tenuto a esercitare le sue funzioni assumendosene gli oneri sotto la pena di un’ammenda di X Marche di Danari Aquileiesi che saranno devoluti per metà alla Venerabile Chiesa di San Lorenzo Titolare e per l’altra metà ai Signori Consiglieri; al suo posto verrà nominato un nuovo Massaro, a danno, spese e detrimento del reo che perderà il titolo, la facoltà di riscuotere le tasse e ogni altro privilegio. Il nuovo Massaro, eletto in tal modo e investito nella sua carica dalle mani del Massaro uscente, davanti al Consiglio dovrà prestare giuramento sul Sacro Vangelo di Dio, con le mani poste sulle Scritture, che ottempererà ai suoi obblighi di Massaro con scrupolo di fedeltà e, per quanto potrà, amministrerà la giustizia facendo rispettare, nei limiti del suo potere, le leggi, le lodevoli consuetudini e gli Statuti di codesta Comunità di Buja per l’onore e la salute della Comunità stessa, allontanato ogni inganno, frode e interesse privato.