STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 4 |
IV Della resa dei conti da parte del Massaro uscente
Stabiliamo e decretiamo che ogni anno, durante la seduta del primo Consiglio indetto dopo l’elezione del nuovo Massaro, alla presenza del Consiglio stesso, il Massaro uscente sia tenuto a rendere conto al Massaro incaricato di tutti i beni pubblici da lui amministrati e gestiti durante il periodo del suo incarico, sotto la pena di un’ammenda di una Marca di Danari che sarà devoluta ai Signori Consiglieri. Se tale relazione non verrà effettuata malgrado il mandato ricevuto, per ogni giorno di ritardo l’inadempiente incorrerà nella pena suddetta, a meno che non abbia ottenuto un rinvio dal Massaro in carica e dal Consiglio dei XXIV e fatto salvo un legittimo impedimento. |