STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 5 |
V Del dovere da parte del Massaro incaricato di eleggere, assieme ai Consiglieri uscenti, i nuovi Consiglieri.
Stabiliamo e decretiamo che il Massaro incaricato, il giorno successivo alla ricorrenza della Circoncisione di Gesù Cristo Nostro Signore, sia tenuto, assieme ai Consiglieri uscenti, a eleggere e incaricare la metà dei membri del nuovo Consiglio, ovverosia XII Consiglieri - nella fattispecie VI Nobiluomini, o quantomeno Notai, e sei popolani * - cui spetti discutere e occuparsi dei problemi della Comunità assieme agli altri XII Consiglieri anziani; gli eletti dovranno giurare sul Sacro Vangelo di Dio che ottempereranno ai loro compiti ed eserciteranno le loro funzioni secondo giustizia e con fedeltà e che parimenti si esprimeranno circa gli argomenti di loro competenza di fronte al tribunale della loro coscienza, allontanata ogni frode e negletto l’interesse personale; non dovranno inoltre lasciar trapelare al di fuori dell’aula del Consiglio gli argomenti discussi, sotto la pena di un’ammenda di una Marca di Danari da applicarsi alla Comunità. |