STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 21

 

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XXI

Del divieto per chiunque di condurre al pascolo animali destinati al mercato sui prati della Comunità di Buia e della Ville ad essa soggette.

 

Stabiliamo e decretiamo che se un mercante di animali condurrà al pascolo e custodirà per più di un giorno capi di bestiame di qualunque genere destinati al mercato, siano essi di grossa o di piccola taglia, e questo avverrà sui prati di Buja e delle Ville ad essa soggette o su altri territori - qualunque essi siano - di proprietà di un Vicino della nostra Comunità e delle Ville ad essa soggette, tale mercante, foss’anche un Vicino, verrà condannato alla pena dell’ammenda di una Marca per ogni capo di bestiame grosso, e di mezza Marca per ogni capo di bestiame minuto da devolvere per metà alla Venerabile Fabbrica della Chiesa di San Lorenzo, e per metà al Massaro e ai Consiglieri di codesta Comunità; tale mercante, foss’anche un Vicino, sarà tenuto nondimeno all’obbligo di pagare il danno commesso in base alla stima dei Probiviri e ciò ogni qual volta verrà scoperto a pascolare con detti animali, come sopra specificato.