STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 22 

 

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XXII

Del divieto per ogni Vicino di questa Comunità e per i residenti delle Ville ad essa soggette di tenere animali appartenenti a foresti su prati e pascoli.

 

 

Stabiliamo e decretiamo energicamente che se un Vicino della Comunità e delle Ville ad essa soggette custodirà e lascerà in libertà capi di bestiame di qualunque genere sui pascoli e i prati della Comunità e delle Ville ad essa soggette e detti capi non saranno di sua proprietà ma li avrà custoditi ad Postam e su richiesta di qualche foresto, sarà sottoposto all’ammenda di una Marca per ogni capo di bestiame grosso e di mezza Marca per ogni capo minuto; detta ammenda verrà applicata per metà alla Venerabile Fabbrica di San Lorenzo Protettore e per l’altra metà al Signor Massaro e ai Signori Consiglieri tutte le volte in cui si commetterà infrazione.