STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 23 

 

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XXIII

Del periodo di tempo in cui i Prati devono essere banditi.

 

Nel rispetto delle antiche consuetudini stabiliamo e decretiamo che ogni anno i prati nei quali si effettua il doppio sfalcio - cioé la prima fienagione e poi l’antiul - dovranno essere banditi nel giorno della festa di San Giorgio fino a quando non cesserà la fienagione, ovvero fino al giorno della festa di San Luca. Chiunque verrà sorpreso intento alla fienagione entro tali termini sarà sottoposto alla pena di un’ammenda di mezza Marca per ogni infrazione; tale ammenda sarà devoluta al Signor Massaro e nondimeno il contrafattore sarà tenuto a risarcire il danno al padrone del prato. I prati invece per i quali di consueto non si falcia l’antiul devono essere banditi ogni anno nella ricorrenza della dedicazione della Chiesa della Beata Maria del Molotolo, ovvero il XII maggio: dopo questa data fino alla stagione della fienagione a nessuno sarà concesso in alcun modo di condurre il bestiame al pascolo sotto la predetta pena.