STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 24 |
XXIV Della stagione adatta allo sfalcio del fieno in campagna.
Stabiliamo e decretiamo che per nessun motivo o pretesto alcun Vicino di codesta Comunità di Buja e delle Ville ad essa soggette abbia l’ardire di sfalciare il fieno in Campagna fino al giorno della festa di San Lorenzo, ovvero il X di agosto, sotto la pena di un’ammenda di II Marche di Danari Aquileiesi da devolvere - per ogni infrazione - alla Fabbrica della Venerabile Chiesa di San Lorenzo Protettore.
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