STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 25 |
XXV Della stagione adatta alla vendemmia ovvero alla raccolta dell’uva.
Stabiliamo ed energicamente decretiamo che per nessun motivo o pretesto alcun Vicino di codesta Comunità e nessuno fra tutti coloro che abitano le Ville soggette a tale Gastaldia possa vendemmiare, ovvero raccogliere l’uva, prima della festa di Santa Giustina e questo in nome del bene comune. Se lo farà cadrà nella pena di un’ammenda di III Marche di Danari Aquileiesi da versare - ad ogni infrazione - per metà alla Venerabile Fabbrica di San Lorenzo e per l’altra metà al Signor Massaro e ai Signori Consiglieri. |