STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 29 |
XXIX Delle corvee e dei pioveghi da effettuarsi sulle pubbliche vie e sui pascoli.
Stabiliamo e decretiamo che ogni qual volta si presenterà la necessità di bruscjà, ovvero di liberare i pascoli comuni dagli sterpi, di potare le piante, di ripulire le pubbliche vie o infine di effettuare qualche opera vantaggiosa o necessaria al bene e all’utilità della Comunità, i Vicini e tutti coloro che sono soggetti alla giurisdizione della stessa Comunità e della Gastaldia, vale a dire uno per ogni fuoco, saranno tenuti all’obbligo di prestare il loro lavoro e la loro opera nella misura in cui sarà necessario, ovvero potranno mandare al loro posto persone in grado di svolgere il lavoro richiesto, a meno che i Vicini di codesta Comunità e coloro che risiedono nelle Ville ad essa soggette non dichiareranno, come scusante, di non essere padroni di bestiame. I contravventori cadranno nella pena di un’ammenda di XLVIII Danari Aquileiesi da devolvere al Signor Massaro e ai Signori Consiglieri, e nondimeno saranno tenuti a prestare la loro opera a richiesta della Comunità.
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