STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 30 |
XXX Della pena spettante a coloro che fanno pascolare gli animali sui terreni altrui.
Stabiliamo e decretiamo che se un Vicino o qualche abitante delle Ville soggette sorprenderà un altro suo Vicino intento a far pascolare i sui animali di giorno su Braide, Campi, Boschi, Bajarz, Vigne, Giardini di sua proprietà o su altri suoi beni, di qualunque genere essi siano, cadrà nella pena di un’ammenda di XXIV Danari Aquileiesi, oltre all’obbligo del risarcimento dei danni in base alla stima fatta da due ufficiali incaricati dal Consiglio. Se il contraffattore verrà sorpreso durante le ore della notte, incorrerà nella pena di due Marche di Danari da devolversi per la metà alla venerabile Fabbrica di San Lorenzo e per l’altra metà al Signor Massaro e ai Signori Consiglieri; inoltre per il risarcimento del danno commesso ci si baserà sulla stima operata dai Probiviri e si presterà fede al giuramento di colui che ha scoperto detto contraffattore, se ritenuto uomo di buona fama e reputazione.
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