STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 31

 

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XXXI

Della pena spettante a coloro che fanno pascolare gli animali sui terreni altrui  e utilizzano quale pastore un foresto.

 

Stabiliamo e decretiamo che se un Vicino o qualche abitante delle Ville soggette alla giurisdizione della stessa Gastaldia sorprenderà foresti intenti a far pascolare bestiame di qualunque genere sulle Braide, i Campi, i Prati, I Bajarz, i giardini, le selve, i boschi o su altri suoi beni di simile natura, detti foresti cadranno nella pena di un’ammenda di una Marca di Danari Aquileiesi per ogni capo di bestiame grosso e di mezza Marca per ogni capo di bestiame minuto, da devolvere per la metà alla Fabbrica della Venerabile Chiesa di San Lorenzo di Buja e annesse, e per l’altra metà al Nobile Signor Capitano; i contraffattori saranno inoltre tenuti al risarcimento del danno inferto in base alla stima fatta da due Probiviri incaricati dal Magnifico Consiglio, e questo se il fatto avverrà di giorno; se invece un foresto verrà sorpreso di notte incorrerà nel doppio della pena, che verrà versata come sopra è stato specificato e si presterà fede al giuramento del padrone o di colui che ha scoperto detto contraffattore, se ritenuto uomo di buona fama e reputazione.