STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 32 

 

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XXXII

Della pena spettante a coloro che compiono danni.

 

Stabiliamo e decretiamo che se qualcuno, uomo o donna che sia, verrà sorpreso da un Vicino o da un abitante delle Ville soggette alla giurisdizione della nostra Gastaldia a rubare frutti di qualunque genere dai possedimenti altrui o a tagliare, divellere alberi, cisis e altre recinzioni, cadrà nella pena di un’ammenda di tre Marche di Danari Aquileiesi, quattro nel caso in cui si tratti di un foresto, da devolvere alla Venerabile Fabbrica di San Lorenzo; se il fatto avverrà di notte la pena sarà raddoppiata e devoluta nelle forme sopra indicate; inoltre dovrà essere risarcito il danno commesso in base alla stima fatta da due Probiviri incaricati dal Magnifico Consiglio e si presterà fede al giuramento del padrone o di colui che ha scoperto detto contraffattore, se ritenuto uomo di buona fama e reputazione.