STATUTI  DELLA COMUNITA' DI BUJA

Capitolo 33

 

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XXXIII

Di coloro che vendono il pane.

 

Stabiliamo e decretiamo che tutti coloro i quali vendono il pane in codesta Comunità e nelle Ville ad essa soggette saranno tenuti a confezionarlo e a venderlo allo stesso peso in cui viene venduto nella Terra di Gemona o al peso che gli verrà imposto dai Signori Giurati incaricati dal Consiglio; chiunque verrà sorpreso a contraffarne il peso sarà sottoposto, per ogni infrazione, alla pena di un’ammenda di una Marca da devolvere ai Signori Giurati e al Consiglio; tutto il pane che non risponderà al peso stabilito verrà gettato. Chiunque confezioni il pane per la vendita sarà tenuto all’abbligo di venderlo a tutti coloro che glielo richiederanno, sotto la pena di un’ammenda di XLVIII Danari per la prima infrazione, di mezza Marca per la seconda e di una Marca per la terza, a meno che il venditore non giuri di avere a disposizione una quantità di pane inferiore agli otto Soldi o sostenga che era sua intenzione destinarlo al consumo personale: in tal caso non potrà essere condannato.