STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 42 |
XLII Dell’obbligo per coloro che allevano pecore con licenza del Consiglio di abbattere i capi di bestiame nel macello di Buja.
Stabiliamo e decretiamo che ogni Vicino di codesta Comunità e delle Ville ad essa soggette al quale il Magnifico Consiglio abbia concesso di tenere pecore al pascolo sui terreni del Comune in inverno e in estate, sarà tenuto all’obbligo di abbattere i capi di bestiame nel macello di Buja nel luogo e nel tempo stabilito dalla tradizione; dovrà inoltre vendere le carni ai Vicini al prezzo stimato giusto dai Impositori oppure sarà tenuto a venderle ai Macellai di Buja e non potrà comportarsi diversamente, né vendere né scambiare tali animali al di fuori di Buja sotto la pena di un’ammenda di XXIV soldi per ogni capo di bestiame da lui venduto senza la licenza del Massaro e del Consiglio; metà della pena sarà devoluta ai signori Impositori e l’altra metà all’accusatore.
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