STATUTI DELLA COMUNITA' DI BUJA |
Capitolo 45 |
XLV Del divieto per i Macellai di vendere carni che non siano state precedentemente controllate.
Stabiliamo e decretiamo che ciascun Becjar della Comunità e della Gastaldia di Buja che abbatterà nel Macello buoi, giovenche, pecore ovvero castrati, non potrà venderne le carni se prima non le avrà sottoposte agli Impositori, se costoro saranno disponibili, altrimenti al Massaro; e se tanto gli Impositori quanto il Massaro non saranno reperibili allora le carni andranno consegnate alla Comunità, nella fattispecie a due rappresentanti del Consiglio dei XXIV; gli Impositori, il Massaro o i due Consiglieri dovranno attribuire un prezzo alle carni in base alla loro qualità, sotto la pena di un’ammenda di una Marca da devolvere alla Comunità e di un quarto dell’animale ucciso e non sottoposto a verifica, che sarà ceduto agli Impositori, e ciò per ogni singolo capo di bestiame le cui carni saranno messe in vendita contrariamente alle norme dettate dal presente Statuto. |